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Il medico ti rilascerà immediatamente il certificato richiesto. In caso di Rinnovo Patente riceverai il nuovo documento direttamente all’indirizzo da te indicato.
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Per il Rilascio/Rinnovo della patente nautica è necessario portare:
Per il rilascio/rinnovo del porto d’armi o della detenzione di armi è necessario portare:
E’ possibile rinnovare la propria patente a partire da quattro mesi prima della scadenza (indicata punto 5 della propria patente).
Se la patente è già scaduta, è possibile comunque procedere al rinnovo entro 5 anni dalla scadenza, anche se non è consentito mettersi alla guida. In questo caso la patente è rinnovabile effettuando esclusivamente la visita medica.
Oltre i 5 anni, invece, è necessario sostenere, oltre alla visita medica, anche un esperimento di guida, prenotabile presso la competente motorizzazione locale.
La scadenza della patente è indicata nel punto 5 nel fronte del proprio documento.
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici monocratici a seguito di indicazioni fornite da specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio.
L’allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avviato il 17 settembre 2012, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.
In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
No, non è consentito guidare dal giorno successivo alla data di scadenza della patente, indicata nel punto 5 della propria patente. Quindi in nessun caso è possibile guidare se la patente di guida non risulta più in corso di validità.
L’articolo 126 del Codice della Strada, paragrafo 11, stabilisce infatti due tipi di sanzioni per chi guida con la patente scaduta: una pecuniaria ed una accessoria:
Le sanzioni non prevedono la perdita dei punti della patente.
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate
· ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
· ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
· ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
· ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate
· ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
· ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni
Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate
· ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
· ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
· ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Se la patente è stata emessa da uno stato Estero, il rinnovo della patente non può essere effettuata con le modalità indicate in questa pagina. Questo perché, per competenza giuridica, la patente può essere rinnovata esclusivamente dalle autorità della nazione in cui la patente è stata emessa.
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e la redazione delle relative certificazioni ufficiali devono essere effettuati dai medici abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice della strada.
Si tratta di
1) Medici Monocratici
L’accertamento, tranne i casi di particolari condizioni sanitarie o di età, è effettuato da medici monocratici appartenenti a una delle seguenti strutture medico-legali:
Possono svolgere questa l’attività, se sono autorizzati, anche i medici militari in pensione e gli altri medici non più appartenenenti alle strutture indicate, che abbiano fatto, per un certo numero di anni, visite di accertamento psico-fisico per patenti.
2) Commissione medica locale
Le Commissioni mediche locali (CML) sono costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia.
L’accertamento di idoneità per la patente deve essere effettuato in una Commissione medica locale per:
In questi casi le Commissioni mediche locali, sulla base delle condizioni cliniche rilevate, possono fissare una scadenza ridotta della patente rispetto allo standard.
La patente di guida può essere rinnovata in qualunque città Italiana, indipendentemente dalla città di residenza.
Occore portare:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)
2. Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg). Ricordiamo che, in alternativa, è possibile effettuarla in sede di visita medica
3. Patente di guida o eventuale verbale di ritiro/smarrimento.
4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.
Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo e i diritti di motorizzazione tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N004 che si compone di due moduli di 10,20€ e 16,00€ per un totale di 26,20€. Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potra poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.
Casi specifici
Solo per il rinnovo di patenti superiori (C, CE, D, DE, KA e KB) in caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico)
In caso di patologie
Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92);
Solo se il richiedente è affetto da diabete portare specifico certificato rilasciato dal centro diabetologico o, se rilasciato dal medico curate, convalidato dal centro antidiabetico;
In caso di paziente monocolo anatomico o funzionale portare visita oculistica recente e campo visivo computerizzato secondo Esterman.
La foto per la patente deve rispettare le seguenti caratteristiche generali:
L’inquadratura e la posizione del soggetto nella foto per la patente devono seguire queste indicazioni:
La foto per la patente deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Per quanto riguarda ornamenti, occhiali e coperture, la foto per la patente deve rispettare queste regole:
Per il rinnovo della patente, è sufficiente presentare una sola fototessera conforme ai requisiti. La foto può essere fornita sia in formato cartaceo che digitale (file JPEG o PNG con risoluzione di almeno 200 dpi e dimensioni massime di 35 KB).
Il medico, in sede di visita, verificherà l’anamnesi del paziente e gli farà firmare l’autocertificazione sul proprio stato di salute, ponendo particolare attenzione sulla presenza di eventuali patologie che possono avere una influenza negativa sulle capacità psico-fisiche durante la guida.
Successivamente il medico certificatore procederà ad effettuare la visita medica vera e propria, in cui verranno valutati tutti i requisiti previsti dal Codice della Strada (valutazione della funzione visiva e uditiva, efficienza degli arti, ecc.).
Dopo aver sostenuto la visita medica per il rinnovo della patente, il medico abilitato trasmetterà digitalmente l’esito alla Motorizzazione Civile.
Se l’esito è positivo, la Motorizzazione Civile provvederà a produrre la nuova patente con la data di scadenza aggiornata. Durante il periodo di attesa per la ricezione della nuova patente, il conducente potrà continuare a guidare utilizzando la ricevuta rilasciata dal medico abilitato come documento provvisorio. Tale ricevuta ha una validità di 60 giorni dalla data di rilascio ed ha validità unicamente sul territorio italiano, ma non all’estero.
La nuova patente verrà spedita all’indirizzo indicato dal conducente durante la visita medica. Tale indirizzo può anche differire dalla residenza. La patente non potrà però essere recapitata all’estero.
Al momento della consegna, il conducente dovrà pagare le spese di spedizione della lettera assicurata direttamente al postino (7,32 €).
Il servizio di recapito del plico contenente la patente di guida è svolto, per conto della Motorizzazione, da Poste Italiane S.p.A.
Il costo del servizio di recapito è di € 6,00 + IVA per un totale di € 7,32 che il titolare dovrà pagare a mezzo contrassegno in contanti o tramite carte di credito, debito o prepagate su circuito Visa o Mastercard, all’atto della consegna della patente a domicilio o al momento del ritiro presso l’Ufficio postale.
Il servizio prevede un solo tentativo di recapito all’indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato dal titolare della patente all’atto della presentazione della richiesta.
Nel caso in cui non sia possibile consegnare la patente all’indirizzo indicato dal titolare per assenza del destinatario, l’addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (Avviso di mancata consegna) nella cassetta postale. L’avviso contiene tutte le informazioni necessarie al ritiro del plico in giacenza, compreso l’ufficio postale di riferimento, i relativi orari ed il corrispettivo da pagare pari a 7,32 euro, senza oneri aggiuntivi per il servizio di giacenza.
La giacenza presso l’Ufficio Postale di riferimento sarà di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di mancata consegna. Trascorso tale termine, la patente non ritirata presso l’Ufficio Postale dal titolare o suo delegato, sarà restituita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento sull’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e per la distruzione della stessa.
Nel caso di impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni:
– rifiuto
– indirizzo inesatto
– indirizzo insufficiente
– indirizzo inesistente
– destinatario irreperibile
– destinatario deceduto
– destinatario sconosciuto
– destinatario trasferito
la patente viene restituita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento sull’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e per la distruzione della stessa.
La nuova patente viene recapitata, di norma, entro 3-5 giorno lavorativi dopo la visita. L’invio viene fatto tramite posta assicurata, il cui costo, da pagare direttamente al postino, è di 7,32 Euro.
Il costo totale del rinnovo patente si compone da voci di spesa fisse (ovvero uguali indipendentemente dalla sede in cui si effettua) e spese variabili.
Coloro che rientrano nella lista qui di seguito, devono rinnovare la patente presso la Commissione Medica Locale territorialmente competente:
Devono rinnovare presso la commissione medica persone che soffrono di:
Devono rinnovare presso la commissione medica persone che assumono:
Deve rinnovare presso la commissione medica in base all’età e categoria patente di guida:
Deve rinnovare presso la commissione medica chiunque:
Non possono usufruire del servizio di prenotazione online del rinnovo patente, anche:
In caso di mancato ricevimento del duplicato di patente entro 15 giorni, contattare telefonicamente dalle ore 8:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato, dalle 8:00 alle 14:00, il numero 800232323, gratuito da telefono fisso ed il numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore.
Occore portare:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)
2. Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg).
3. Certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di fiducia.
4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.
Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€ Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potrà poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.
Casi specifici
In caso di patologie:
Il certificato anamnestico è un documento che attesta la presenza o assenza di patologie che possano influire sul rilascio o il rinnovo della patente di guida. Tuttavia, è importante sottolineare che il certificato anamnestico è solo preliminare alla visita con il medico certificatore e non può sostituire il certificato medico, il quale deve essere emesso da un medico certificatore abilitato secondo quanto previsto dall’articolo 119 del Codice della Strada. Questi medici certificatori sono inseriti in un elenco specifico, consultabile sul portale dell’automobilista.
Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico di fiducia del candidato; tale medico deve individuarsi preferibilmente nel Medico di Medicina Generale del candidato. In casi eccezionali, tale certificato può essere rilasciato anche da altri medici, qualora siano a conoscenza di tutta la storia clinica del paziente.
Sul certificato anamnestico viene dichiarato che il conducente non sia affetto da:
Se il conducente soffre di una delle patologie descritte, per conseguire o rinnovare la patente, potrebbe essere necessario sottoporsi alla visita medica presso la Commissione Medica locale
Il certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia e necessario per poter effettuare la visita presso il medico certificatore, ha una validità di 3 mesi.
Il rilascio del certificato anamnestico ha un costo che varia in funzione della parcella applicata dal medico che lo rilascia. Il costo può variare tra i 30 € e le 100€.
Il certificato medico necessario per conseguire la patente di guida, rilasciato da un medico certificatore monocratico, ha una validità di 3 mesi. Se il certificato medico è rilasciato dalla Commissione medica locale, la validità è estesa a 6 mesi.
Il certificato medico necessario per conseguire la patente di guida, rilasciato dalla Commissione Medica Locale, ha una validità di 6 mesi
In caso di furto o smarrimento della patente, il rinnovo della patente prevede che venga richiesto un duplicato presso la Motorizzazione. Pertanto, è necessario sottoporsi alla visita medica e poi, presentare fisicamente la certificazione, insieme a 2 foto, documento di identità e codice fiscale, alla Motorizzazione per richiedere un duplicato della patente. È necessario quindi seguire una procedura specifica che prevede, oltre alla denuncia di furto/smarrimento presso le forze di Polizia, la successiva richiesta di duplicato da presentare in Motorizzazione per l’emissione del nuovo documento di guida.
La patente rovinata o deteriorata deve essere duplicata. Se mancano meno di 4 mesi alla scadenza può essere fatto contestualmente al rinnovo. In questo caso il duplicato avviene automaticamente e la nuova data di scadenza coinciderà con quella che si avrebbe avuta con un normale rinnovo. Se mancano più di 4 mesi alla scadenza invece occorre fare un duplicato manuale per deterioramento presso la Motorizzazione.
Occore portare:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)
2. Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg). Tale foto potrà essere scattata direttamente durante la visita medica.
3. In caso di patente smarrita o rubata, denuncia di smarrimento/furto.
4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.
Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€.
Casi specifici
In caso di patologie:
No, in caso di patente smarrita, rubata o deteriorata il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.
Se sulla tua patente di guida è riportato l’obbligo di indossare le lenti correttive durante la guida, ma hai recentemente subito un intervento che ha eliminato questa necessità (ad esempio, un intervento di chirurgia refrattiva con laser o un’operazione di cataratta), è necessario effettuare una visita medica, come quella necessaria ad emettere un duplicato, per aggiornare la tua patente.
Questo aggiornamento è essenziale per riflettere il tuo nuovo stato visivo e per assicurarti di essere in regola durante la guida. Anche se non hai più bisogno di indossare le lenti, fino a quando la tua patente riporta l’obbligo, potresti incorrere in sanzioni se fermato per un controllo.
Occore portare:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto);
2. Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg);
3. Visita oculistica recente;
4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.
Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€ Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potrà poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.
Casi specifici
Solo per il duplicato di patenti superiori (C, CE, D, DE, KA e KB) in caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico)
In caso di patologie
Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92);
Solo se il richiedente è affetto da diabete portare specifico certificato rilasciato dal centro diabetologico o, se rilasciato dal medico curate, convalidato dal centro antidiabetico;
In caso di paziente monocolo anatomico o funzionale portare visita oculistica recente e campo visivo computerizzato secondo Esterman.
Per aggiornare la tua patente, dovrai presentare in Motorizzazione i seguenti documenti:
Ricevuta di pagamento di €10,20 e di €32,00 (il pagamento va fatto dal Portale dell’automobilista selezionando il codice tariffa N003).
No, in caso di duplicato per aggiornamenti dati il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.
Le patenti KA e KB si rinnovano presentando in Motorizzazione, il certificato medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare, ecc.) e fotocopia della stessa patente: la presentazione della documentazione deve avvenire a cura del titolare della patente o persona da egli delegata. Si consiglia tuttavia di contattare la competente Motorizzazione locale per ulteriori e più dettagliate informazioni.
Occore portare:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)
2. Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori. La fotografia deve essere in formato fisico e non digitale.
3. Certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di fiducia, con data non anteriore a 3 mesi. Solo in caso di rinnovo di KA-KB contestuale al rinnovo della propria patente di guida, non è obbligatorio presentare il certificato anamnestico redatto dal proprio medico di fiducia.
4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.
5. Marca da bollo da 16 euro.
Casi specifici
In caso di patologie:
Il Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) si rinnova a seguito di un apposito corso di formazione di 35 ore istituito presso le Autoscuole. Il rinnovo del CQC non segue infatti la procedura del rinnovo della patente che prevede solo un accertamento sanitario. I corsi sono tenuti con cadenza periodica dalle Autoscuole.
No, in caso di duplicato per aggiornamenti dati il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.
Gli extracomunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza). La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.
Dopo:
• o si deve fare la conversione
• o si devono rifare gli esami della patente
La conversione infatti è possibile solo se tra l’Italia e il Paese d’interesse esistono degli accordi reciproci. Questi accordi possono avvenire in qualsiasi momento, dunque è fondamentale rivolgersi all’autoscuola che, dopo avere contattato la Motorizzazione, può dare le informazioni più aggiornate in tal senso.
La conversione senza esami è possibile solo se:
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Per chi vuole avere un’idea delle possibilità esistenti, rendiamo disponibile un elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (l’elenco è pubblicato anche sul sito del ministero dei Trasporti).
Attualmente la conversione è permessa a tutti i cittadini di:
Attualmente la conversione è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:
No, in caso di conversione di patente il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.
La riclassificazione della patente rappresenta il processo attraverso il quale un conducente può richiedere il passaggio a una categoria inferiore (ad esempio, da categoria C a categoria B) o modificare la categoria di appartenenza della propria patente (da B a BS). Questa procedura diventa necessaria quando si verifica una riduzione dei requisiti psicofisici o di idoneità tecnica necessari per mantenere la categoria attuale della patente. Inoltre, per i titolari di patenti di categoria superiore, la riclassificazione può essere richiesta quando si raggiunge l’età massima consentita per il rinnovo attraverso un medico monocratico, rendendo necessario l’intervento della Commissione Medica Locale per proseguire con i rinnovi.
La riclassificazione della patente può essere richiesta per:
Occore portare:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)
2. Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg). Tale foto potrà essere scattata direttamente durante la visita medica.
3. In caso di patente smarrita o rubata, denuncia di smarrimento/furto.
4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.
Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€ Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potrà poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.
Casi specifici
In caso di patologie:
No, in caso di riclassificazione di patente il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.
Per poter condurre alcuni tipi di natanti e imbarcazioni o navi da diporto, è necessario conseguire la patente nautica da diporto che è obbligatoria per:
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua.
Categoria A
Patente per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. Per imbarcazione da diporto si intendono imbarcazioni e natanti aventi una lunghezza fino a 24 metri.
Le patenti della categoria A si dividono in:
Queste patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a vela con propulsione mista.
A richiesta dell’interessato queste patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.
La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
Per sapere se vi è obbligo di patente nautica, la potenza del motore di riferimento è quella massima di esercizio.
Riepilogando, quando l’imbarcazione ha un motore con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv, è sempre obbligatoria la patente nautica, anche se si naviga sottocosta.
Categoria B
Patente per il comando delle navi da diporto. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.
Categoria C
Patente per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. La categoria C abilita alla direzione nautica, ovvero al compimento di tutte quelle operazioni decisionali proprie del comando di un’unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. A bordo però deve essere presente un’altra persona maggiorenne in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie. Tale categoria di norma è riservata ai disabili.
Ne consegue che, se è presente un abilitato con patente C, anche un maggiorenne senza patente può condurre un’imbarcazione senza limiti dalla costa.
Categoria D
Abilitazione speciale per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita’ da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita’, nonche’ prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneita’ psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione
Il giudizio di idoneità psichica e fisica à espresso dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all’estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
Con l’entrata in vigore in data 31 luglio 2021, della Legge 108/2021 è stato reso possibile svolgere l’attività di rilascio di idoneità alla guida di natanti (patente nautica) per diporto per tutti i medici certificatori in possesso del codice identificativo per il rilascio dell’idoneità di guida (D.D. 31 gennaio 2011 e s.m.i.).Tali accertamenti potranno essere eseguiti non solo presso le strutture pubbliche di appartenenza, ma anche presso i gabinetti medici, le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica.
In presenza di specifiche patologie, il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione Medica Locale dell’Asl di appartenenza.
Il rinnovo della patente nautica va effettuato ogni 10 anni se il titolare ha meno di 60 anni, ogni 5 anni se al momento del rilascio o del rinnovo il titolare ha già compiuto il sessantesimo anno di età.
La patente nautica si può rinnovare anche se è passato molto tempo dalla scadenza. Infatti, non esiste un limite massimo di tempo per fare il rinnovo della patente nautica scaduta: la si può rinnovare in qualsiasi momento e la sua validità sarà ripristinata
Per il Rilascio/Rinnovo:
– documento di identità in corso di validità;
-in caso di rinnovo, la patente nautica;
– 1 foto formato 3 x 3 cm, di fronte e a capo scoperto;
– marca da bollo di € 16.00;
– per i portatori di lenti è necessario documentare il grado di rifrazione delle lenti (attestazione rilasciata da un ottico o Certificato rilasciato da un medico oculista), i portatori di lenti a contatto si devono munire dell’occorrente per la rimozione delle stesse.
-per i portatori di protesi acustica, il certificato di buon funzionamento delle protesi rilasciato dal costruttore.
Ai sensi della normativa vigente, non vi è l’obbligo di presentare in sede di visita medica il certificato anamnestico redatto dal proprio medico di medicina generale. Tuttavia rimane facoltà del medico richiedere qualsiasi integrazione (visite mediche specialistiche, esami strumentali, ecc.) ritenuta necessaria. Questi accertamenti integrativi devono essere svolti in strutture pubbliche o convenzionate con il sistema sanitario nazionale e sono interamente a carico del paziente.
Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:
A. Affezioni cardiovascolari: La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un’affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.
B. Malattie respiratorie : La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
C. Diabete : In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni. 1Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall’articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un’attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.
D. Malattie endocrine In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
E. Epilessia. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche. Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive. La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorchè in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell’unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema 2cautela il rischio di recidiva dell’interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
H. Malattie del sangue. In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
I. Malattie dell’apparato urogenitale. La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.
IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA
Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l’adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per 3l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un’acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, la differenza di
rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato è colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui è accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».
Il medico certificatore al termine della visita medica consegnerà al cliente il certificato medico di idoneità. Affinchè la pratica di rinnovo vada a buon fine, il cliente dovrà prendere contatto con l’ente che gli ha rilasciato la patente nautica (Capitaneria di Porto o Motorizzazione) e procedere all’inoltro della propria documentazione (compreso il certificato medico di idoneità).
Rilasciata dalla questura della provincia italiana di residenza, consente il porto di armi lunghe ad anima liscia nei campi di tiro a volo, sia pubblici che privati. Autorizza, altresì, l’acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive (incluse le armi corte) e del relativo munizionamento.
In base al d.lgs 10 agosto 2018, n. 104, il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio.
È opportuno ricordare che per praticare l’attività di tiro a segno all’interno di un poligono non è strettamente necessaria una licenza di porto d’armi, per esempio se si noleggia un’arma del poligono o si è in possesso della Carta di Riconoscimento rilasciata da una sezione di Tiro a Segno Nazionale e vidimata dal questore (la quale autorizza al trasporto delle armi dal luogo di detenzione verso il poligono e viceversa). In questi casi l’attività di tiro è consentita sotto la vigilanza di un Direttore di Tiro, il quale è responsabile per l’attività di tiro all’interno della struttura, ma per poterla esercitare è comunque necessario conseguire le certificazioni mediche e l’abilitazione al maneggio delle armi, così come richiesto per l’ottenimento di una licenza di porto d’armi.
Viene rilasciata dalla questura della provincia di residenza, previo conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio; essa autorizza, laddove si sia in regola anche con gli adempimenti amministrativi da espletarsi, il porto di armi lunghe idonee all’esercizio della caccia (art. 13 della legge 157/1992), nei luoghi, periodi ed orari ove è possibile praticare l’attività venatoria. Autorizza altresì l’acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive (incluse le armi corte) e del relativo munizionamento, ma una circolare del Ministero dell’interno del 20 maggio 2016 ha stabilito che la licenza di caccia, pur avendo validità di 5 anni, non consente l’acquisto e il trasporto di armi da fuoco e munizioni nel caso non si sia pagata la tassa annuale relativa alle concessioni governative. Pertanto, l’acquisto e il trasporto di armi, nonché di munizioni, è consentito soltanto se si è pagata questa tassa. Durante l’esercizio venatorio è inoltre consentito il porto degli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. La licenza è identificata da un numero presente in tutti i modelli composto da sei cifre decimali seguito da una lettera.
Il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio, ma per poter esercitare l’attività venatoria è necessario il versamento annuale delle tasse di concessione governativa, nonché delle tasse regionali e provinciali per i territori nei quali si vorrà esercitare l’attività venatoria e infine di una polizza assicurativa.
L’accertamento dei requisiti per il rilascio di tale certificazione è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
Al momento dell’accesso nello studio medico dovrà portare con sé:
– Marca da bollo da 16,00;
– Documento di riconoscimento in corso di validità;
– Certificato anamnestico di data non anteriore a 90 giorni rilasciato su modello conforme a quanto previsto dal D.M. 26 aprile 1998. Tale certificato può essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di medicina generale, non sono quindi consentiti certificati a firma di altri medici di fiducia dell’interessato.
N.B. Per il certificato medico NON è necessaria alcuna foto.
Il certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di medicina generale ha una validità di 90 giorni. Pertanto, in sede di visita medica, il medico certificatore potrà accettare certificati anamnestici rilasciati non oltre 90 giorni prima della visita stessa.
Rimane quindi tutt’ora vigente il Decreto Ministeriale del 28 aprile 1998. Per la licenza di porto d’armi per uso venatorio o sportivo ed i requisiti psicofisici sono così enunciati all’articolo 1:
– Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l’occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l’acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l’uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
– Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l’idoneità e’ limitata all’esercizio della caccia in appostamento.
– Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.
– Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
– Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.
È rilasciata dalla prefettura della provincia di residenza; la licenza è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno e pertanto il rilascio è subordinato all’esistenza della situazione del caso. Essa autorizza il porto di armi corte e altresì il trasporto di armi corte e lunghe verso i poligoni di tiro, sia pubblici che privati. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni.
Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio,pur comportando il rinnovo della licenza e il versamento della relativa tassa di concessione governativa con cadenza annuale.
La disciplina prevista per i privati è la stessa di quella delle guardie particolari giurate, le differenze riguardano l’ammontare ridotto della tassa di concessione governativa, e la durata che è biennale.
L’accertamento dei requisiti per il rilascio di tale certificazione è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
Al momento dell’accesso nello studio medico dovrà portare con sé:
– Marca da bollo da 16,00;
– Documento di riconoscimento in corso di validità;
– Certificato anamnestico di data non anteriore a 90 giorni rilasciato su modello conforme a quanto previsto dal D.M. 26 aprile 1998. Tale certificato può essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di medicina generale, non sono quindi consentiti certificati a firma di altri medici di fiducia dell’interessato.
N.B. Per il certificato medico NON è necessaria alcuna foto.
Il certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di medicina generale ha una validità di 90 giorni. Pertanto, in sede di visita medica, il medico certificatore potrà accettare certificati anamnestici rilasciati non oltre 90 giorni prima della visita stessa.
Per la licenza di porto d’armi per difesa personale, l’articolo 2 del Decreto prevede i seguenti requisiti:
– Requisiti visivi: soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus corretto: 10/10 complessivi. E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l’eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l’ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’astigmatismo misto.
– soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10.
E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
– senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
– Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore, raggiungibile anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.
– Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.
– Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
– Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci.
Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.
La licenza di detenzione di armi in Italia, è un’autorizzazione di polizia, concessa dal questore. Permette l’acquisto e la detenzione di armi e munizioni. E’ rilasciato alle persone che necessitano di entrare in possesso a qualsiasi titolo di armi o munizioni consentite dalla legge e sono prive in un porto d’arma in corso di validità. Non è necessario per coloro che sono già titolari di valida licenza di porto di pistola o di fucile.
La validità del nulla osta per acquisto e detenzione di armi è di 5 anni.
Il medico certificatore dovrà verificare che il richiedente non presenti malattie mentali o vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulta assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcol.
L’accertamento dei requisiti per il rilascio di tale certificazione è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. E’ altresì consentito il rilascio di tale certificazione da parte di medici militari in ausiliaria (N.B. tra i medici militari in quiescenza, solo quelli in ausiliaria possono rilasciare tale certificazione).
Al momento dell’accesso nello studio medico dovrà portare con sé:
– Marca da bollo da 16,00;
– Documento di riconoscimento in corso di validità;
– Certificato anamnestico di data non anteriore a 90 giorni rilasciato su modello conforme a quanto previsto dal D.M. 26 aprile 1998. Tale certificato può essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di medicina generale, non sono quindi consentiti certificati a firma di altri medici di fiducia dell’interessato.
N.B. Per il certificato medico NON è necessaria alcuna foto.
Il certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di medicina generale ha una validità di 90 giorni. Pertanto, in sede di visita medica, il medico certificatore potrà accettare certificati anamnestici rilasciati non oltre 90 giorni prima della visita stessa.