Patente di Guida

La patente di guida italiana è una autorizzazione della Repubblica Italiana necessaria per la conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore.

Viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici e attitudinali della persona.

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida è effettuato da parte di medici certificatori autorizzati.

DOMANDE FREQUENTI

Da quando è possibile rinnovare?

E’ possibile rinnovare la propria patente a partire da quattro mesi prima della scadenza (indicata punto 5 della propria patente).  

Se la patente è già scaduta, è possibile comunque procedere al rinnovo entro 5 anni dalla scadenza, anche se non è consentito mettersi alla guida. In questo caso la patente è rinnovabile effettuando esclusivamente la visita medica.

Oltre i 5 anni, invece, è necessario sostenere, oltre alla visita medica, anche un esperimento di guida, prenotabile presso la competente motorizzazione locale.

La scadenza della patente è indicata nel punto 5 nel fronte del proprio documento.

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici monocratici a seguito di indicazioni fornite da specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio.

L’allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avviato il 17 settembre 2012, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.

In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.

Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.

No, non è consentito guidare dal giorno successivo alla data di scadenza della patente, indicata nel punto 5 della propria patente. Quindi in nessun caso è possibile guidare se la patente di guida non risulta più in corso di validità.

L’articolo 126 del Codice della Strada, paragrafo 11, stabilisce infatti due tipi di sanzioni per chi guida con la patente scaduta: una pecuniaria ed una accessoria:

  • Sanzione pecuniaria: si tratta del pagamento di una somma che va da 155 a 624 €. A decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduto il documento.
  • Sanzione accessoria: si tratta del ritiro della patente scaduta da parte delle autorità.

 

Le sanzioni non prevedono la perdita dei punti della patente.

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate

·       ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni

·       ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni

·       ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni

·       ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni

Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate

·       ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni

·       ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni

Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.

Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.

Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate

·       ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni

·       ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni

·       ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni

Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.

Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.

Se la patente è stata emessa da uno stato Estero, il rinnovo della patente non può essere effettuata con le modalità indicate in questa pagina. Questo perché, per competenza giuridica, la patente può essere rinnovata esclusivamente dalle autorità della nazione in cui la patente è stata emessa.

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e la redazione delle relative certificazioni ufficiali devono essere effettuati dai medici abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice della strada.

Si tratta di

  • ·       Medici Monocratici;
  • ·       Commissioni mediche locali (CML), strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale.

1) Medici Monocratici

L’accertamento, tranne i casi di particolari condizioni sanitarie o di età, è effettuato da medici monocratici appartenenti a una delle seguenti strutture medico-legali:

  • Forze Armate (Ufficiali medici solo se in servizio permanente effettivo);
  • A.S.L. territorialmente competente Servizi di base del distretto sanitario
  • Servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato
  • Ministero della Sanità
  • Polizia di Stato
  • Corpo nazionale Vigili del fuoco
  • Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Possono svolgere questa l’attività, se sono autorizzati, anche i medici militari in pensione e gli altri medici non più appartenenenti alle strutture indicate, che abbiano fatto, per un certo numero di anni, visite di accertamento psico-fisico per patenti.

2) Commissione medica locale

Le Commissioni mediche locali (CML) sono costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia.

L’accertamento di idoneità per la patente deve essere effettuato in una Commissione medica locale per:

  •  situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
  • patenti speciali di mutilati e invalidi fisici
  • patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età

In questi casi le Commissioni mediche locali, sulla base delle condizioni cliniche rilevate, possono fissare una scadenza ridotta della patente rispetto allo standard.

La patente di guida può essere rinnovata in qualunque città Italiana, indipendentemente dalla città di residenza.

  • Occore portare:

1.     Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)

2.     Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg). Ricordiamo che, in alternativa, è possibile effettuarla in sede di visita medica

3.     Patente di guida o eventuale verbale di ritiro/smarrimento.

4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.

Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo e i diritti di motorizzazione tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N004 che si compone di due moduli di 10,20€ e 16,00€ per un totale di 26,20€. Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potra poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.

Casi specifici

  •       Solo per il rinnovo di patenti superiori (C,  CE, D, DE, KA e KB) in caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico)

In caso di patologie

  • Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92);

  • Solo se il richiedente è affetto da diabete portare specifico certificato rilasciato dal centro diabetologico o, se rilasciato dal medico curate, convalidato dal centro antidiabetico;

  • In caso di paziente monocolo anatomico o funzionale portare visita oculistica recente e campo visivo computerizzato secondo Esterman.

La foto per la patente deve rispettare le seguenti caratteristiche generali:

  • Formato “Immagine Frontale” (standard ICAO 9303 e ISO 19794-5)
  • Recente (non più di 6 mesi)
  • Dimensioni: 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza
  • Senza scritte o danni
  • Stampata su carta di alta qualità e risoluzione, preferibilmente opaca
  • Inquadratura e posizione nella foto per patente

L’inquadratura e la posizione del soggetto nella foto per la patente devono seguire queste indicazioni:

  • Sfondo uniforme, preferibilmente grigio chiaro, crema, celeste o bianco
  • Solo il soggetto, senza altri oggetti o persone
  • Testa e sommità delle spalle interamente visibili, altezza della testa tra il 60% e il 90% dell’altezza della foto
  • Viso non inclinato, fronte alla macchina, sguardo rivolto verso l’obiettivo
  • Espressione neutra, bocca chiusa, occhi ben visibili e aperti
  • Testa centrata verticalmente
  • Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto nella foto tessere

La foto per la patente deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

  • Nessuna ombra sul viso o sullo sfondo
  • Messa a fuoco nitida e chiara
  • No effetti di sovraesposizione o sottoesposizione
  • Profondità di campo tale da mostrare chiaramente viso e orecchie
  • Occhi ben visibili, no occhi rossi
  • Contrasto e luminosità appropriati per definire bene i lineamenti
  • Colori naturali, no colorazioni diverse da quelle reali
  • Sfondo uniformemente illuminato
  • No alle foto in bianco e nero: la foto per la patente deve essere a colori e con una buona resa cromatica
  • Ornamenti, occhiali e coperture nella foto patente

Per quanto riguarda ornamenti, occhiali e coperture, la foto per la patente deve rispettare queste regole:

  • No copricapi, tranne per motivi religiosi (in tal caso, viso chiaramente visibile)
  • Occhi non coperti da capelli
  • No occhiali con lenti colorate, lenti trasparenti e occhi ben visibili
  • Montatura degli occhiali che non copre gli occhi

Per il rinnovo della patente, è sufficiente presentare una sola fototessera conforme ai requisiti. La foto può essere fornita sia in formato cartaceo che digitale (file JPEG o PNG con risoluzione di almeno 200 dpi e dimensioni massime di 35 KB).

Il medico, in sede di visita, verificherà l’anamnesi del paziente e gli farà firmare l’autocertificazione sul proprio stato di salute, ponendo particolare attenzione sulla presenza di eventuali patologie che possono avere una influenza negativa sulle capacità psico-fisiche durante la guida.

Successivamente il medico certificatore procederà ad effettuare la visita medica vera e propria, in cui verranno valutati tutti i requisiti previsti dal Codice della Strada (valutazione della funzione visiva e uditiva, efficienza degli arti, ecc.).

Dopo aver sostenuto la visita medica per il rinnovo della patente, il medico abilitato trasmetterà digitalmente l’esito alla Motorizzazione Civile. 

Se l’esito è positivo, la Motorizzazione Civile provvederà a produrre la nuova patente con la data di scadenza aggiornata. Durante il periodo di attesa per la ricezione della nuova patente, il conducente potrà continuare a guidare utilizzando la ricevuta rilasciata dal medico abilitato come documento provvisorio. Tale ricevuta ha una validità di 60 giorni dalla data di rilascio ed ha validità unicamente sul territorio italiano, ma non all’estero. 

La nuova patente verrà spedita all’indirizzo indicato dal conducente durante la visita medica. Tale indirizzo può anche differire dalla residenza. La patente non potrà però essere recapitata all’estero. 

Al momento della consegna, il conducente dovrà pagare le spese di spedizione della lettera assicurata direttamente al postino (7,32 €).

Il servizio di recapito del plico contenente la patente di guida è svolto, per conto della Motorizzazione, da Poste Italiane S.p.A.

Il costo del servizio di recapito è di € 6,00 + IVA per un totale di € 7,32 che il titolare dovrà pagare a mezzo contrassegno in contanti o tramite carte di credito, debito o prepagate su circuito Visa o Mastercard, all’atto della consegna della patente a domicilio o al momento del ritiro presso l’Ufficio postale.

Il servizio prevede un solo tentativo di recapito all’indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato dal titolare della patente all’atto della presentazione della richiesta.

Nel caso in cui non sia possibile consegnare la patente all’indirizzo indicato dal titolare per assenza del destinatario, l’addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (Avviso di mancata consegna) nella cassetta postale. L’avviso contiene tutte le informazioni necessarie al ritiro del plico in giacenza, compreso l’ufficio postale di riferimento, i relativi orari ed il corrispettivo da pagare pari a 7,32 euro, senza oneri aggiuntivi per il servizio di giacenza.

La giacenza presso l’Ufficio Postale di riferimento sarà di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di mancata consegna. Trascorso tale termine, la patente non ritirata presso l’Ufficio Postale dal titolare o suo delegato, sarà restituita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento sull’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e per la distruzione della stessa.

Nel caso di impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni:

– rifiuto

– indirizzo inesatto

– indirizzo insufficiente

– indirizzo inesistente

– destinatario irreperibile

– destinatario deceduto

– destinatario sconosciuto

– destinatario trasferito

la patente viene restituita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento sull’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e per la distruzione della stessa.

 

 

La nuova patente viene recapitata, di norma, entro 3-5 giorno lavorativi dopo la visita. L’invio viene fatto tramite posta assicurata, il cui costo, da pagare direttamente al postino, è di 7,32 Euro.

Il costo totale del rinnovo patente si compone da voci di spesa fisse (ovvero uguali indipendentemente dalla sede in cui si effettua) e spese variabili.

  • Spese fisse: Imposta di Bollo (16 euro + commisione di pagamento), Diritti di Motorizzazione (10,20 euro + commissione di pagamento), Lettera assicurata per la ricezione patente (7,32 euro);
  • Spese variabili: Parcella del Medico certificatore (spesa detraibile).

Se si effettua il rinnovo patente presso Agenzia Pratiche Auto o Autoscuole, ai suddetti costi dovrà essere aggiunta la quota per i servizi di segreteria.

Coloro che rientrano nella lista qui di seguito, devono rinnovare la patente presso la Commissione Medica Locale territorialmente competente:

Devono rinnovare presso la commissione medica persone che soffrono di:

  • Malattie di cuore o della circolazione (Infarto con Stent o bypass, portatore di ICD o CRT, valvulopatie severe, chirurgia della valvole cardiache…);
  • Diabete mellito con complicanze;
  • Insufficienza renale grave e Dialisi;
  • Epilessia;
  • Trauma cranico con ricovero o coma;
  • Malattie del sistema nervoso o psichico;
  • Sordità/ipoacusia ad uno o entrambe le orecchie;
  • Malattie progressive della vista (Glaucoma, Maculopatie, Cheratocono ecc.);
  • Apnee notturne;
  • Persone sottoposte a trapianti di organi;
  • Persone con limitazioni nei movimenti.
 

Devono rinnovare presso la commissione medica persone che assumono:

  • Farmaci psicoattivi: (Antidepressivi, ansiolitici, ecc.);
  • Stupefacenti di qualsiasi tipo (“droghe leggere”, “pasticche”, cocaina, …);
  • Abuso di alcol.
 

Deve rinnovare presso la commissione medica in base all’età e categoria patente di guida:

  • Persone che hanno compiuto 65 anni e desiderano mantenere la di categoria C;
  • Persone che hanno compiuto 60 anni e desiderano mantenere la di categoria D.
 

Deve rinnovare presso la commissione medica chiunque:

  • Sia stato fermato o abbia in corso un provvedimento per art. 186 (guida in stato di ebbrezza da alcolici) o art 187 (guida per assunzione di sostanze psicotrope/stupefacenti);
  • Abbia in corso un provvedimento per sospensione o revoca o revisione della patente;
  • Sia in possesso di una patente speciale con adattamenti al veicolo, che non sia ancora stata dichirata non più di competenza della CML per patologia stabilizzata.
 

Non possono usufruire del servizio di prenotazione online del rinnovo patente, anche:

  • I possessori di patente di guida C,D,E affetti da diabete mellito (anche non complicato);
  • I patentati C o C/E se hanno superato i 65 anni;
  • I patentati D o D/E se hanno superato i 60 anni.

In caso di mancato ricevimento del duplicato di patente entro 15 giorni, contattare telefonicamente dalle ore 8:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato, dalle 8:00 alle 14:00, il numero 800232323, gratuito da telefono fisso ed il numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore.

Quali documenti occorre portare per la visita per conseguimento patente?

Occore portare:

1.     Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)

2.     Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg). 

3.     Certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di fiducia.

4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.

Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€ Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potrà poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.

Casi specifici

  • Solo per il conseguimento di patenti superiori (C,  CE, D, DE, KA e KB) in caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico).

 

In caso di patologie:

  • Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92);
  • Solo se il richiedente è affetto da diabete portare specifico certificato rilasciato dal centro diabetologico o, se rilasciato dal medico curate, convalidato dal centro antidiabetico;
  • In caso di paziente monocolo anatomico o funzionale portare visita oculistica recente e campo visivo computerizzato secondo Esterman.

Il certificato anamnestico è un documento che attesta la presenza o assenza di patologie che possano influire sul rilascio o il rinnovo della patente di guida.  Tuttavia, è importante sottolineare che il certificato anamnestico è solo preliminare alla visita con il medico certificatore e non può sostituire il certificato medico, il quale deve essere emesso da un medico certificatore abilitato secondo quanto previsto dall’articolo 119 del Codice della Strada. Questi medici certificatori sono inseriti in un elenco specifico, consultabile sul portale dell’automobilista.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico di fiducia del candidato; tale medico deve individuarsi preferibilmente nel Medico di Medicina Generale del candidato. In casi eccezionali, tale certificato può essere rilasciato anche da altri medici, qualora siano a conoscenza di tutta la storia clinica del paziente.

Sul certificato anamnestico viene dichiarato che il conducente non sia affetto da:

  • diabete mellito;
  • epilessia;
  • patologie endocrine;
  • patologie psichiche;
  • malattie del sangue;
  • malattie dell’apparato uro-genitale;
  • malattie dell’apparato cardio-circolatorio;
  • disturbi del sistema neurologico;
  • gravi alterazioni anatomiche o funzionali all’apparato osteo-articolare;
  • patologie visive;
  • patologie uditive;
  • presenza di invalidità civile o militare.

 

Se il conducente soffre di una delle patologie descritte, per conseguire o rinnovare la patente, potrebbe essere necessario sottoporsi alla visita medica presso la Commissione Medica locale

Il certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia e necessario per poter effettuare la visita presso il medico certificatore, ha una validità di 3 mesi.

Il rilascio del certificato anamnestico ha un costo che varia in funzione della parcella applicata dal medico che lo rilascia. Il costo può variare tra i 30 € e le 100€.

  • Modello TT 2112: Questo modulo può essere scaricato dal sito “ilportaledellautomobilista”. Deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato dal richiedente;
  • Ricevuta di pagamento di €26,40 e di €16,00 (il pagamento va fatto dal Portale dell’automobilista selezionando il codice tariffa N067).
  • Documento di identità in corso di validità: presentare il documento di identità originale per la verifica e fornire due fotocopie integrali dello stesso;
  • Patente di guida se posseduta e fotocopia integrale della stessa;
  • Tessera del codice fiscale o tessera sanitaria e fornire una fotocopia;
  • 2 foto tessera uguali a quella apposta sul certificato medico.
  • Per i cittadini extracomunitari, è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
  • Se la domanda è presentata da candidati minorenni, è necessario presentare un documento di identità in corso di validità di un genitore o tutore, sia in visione che in fotocopia integrale.
  • Se il candidato è un cittadino straniero, è necessario presentare anche il permesso di soggiorno in corso di validità e una fotocopia dello stesso.
  • In caso di dislessia del candidato, è necessario presentare anche il certificato medico del medico specialista per poter usufruire del supporto audio durante l’esame di teoria a quiz.

Il certificato medico necessario per conseguire la patente di guida, rilasciato da un medico certificatore monocratico, ha una validità di 3 mesi. Se il certificato medico è rilasciato dalla Commissione medica locale, la validità è estesa a 6 mesi.

Il certificato medico necessario per conseguire la patente di guida, rilasciato dalla Commissione Medica Locale, ha una validità di 6 mesi

Come rinnovare in caso di patente rubata o smarrita?

In caso di furto o smarrimento della patente, il rinnovo della patente prevede che venga richiesto un duplicato presso la Motorizzazione. Pertanto, è necessario sottoporsi alla visita medica e poi, presentare fisicamente la certificazione, insieme a 2 foto, documento di identità e codice fiscale, alla Motorizzazione per richiedere un duplicato della patente. È necessario quindi, seguire una procedura specifica che prevede anche la denuncia presso le forze di Polizia e la successiva richiesta di duplicato da presentare in Motorizzazione per l’emissione del nuovo documento di guida.

La patente rovinata o deteriorata deve essere duplicata. Se mancano meno di 4 mesi alla scadenza può essere fatto contestualmente al rinnovo. In questo caso il duplicato avviene automaticamente e la nuova data di scadenza coinciderà con quella che si avrebbe avuta con un normale rinnovo. Se mancano più di 4 mesi alla scadenza invece occore fare un duplicato manuale per deterioramento presso la Motorizzazione.

Occore portare:

1.     Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)

2.     Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg). Tale foto potrà essere scattata direttamente durante la visita medica.

3.     In caso di patente smarrita o rubata, denuncia di smarrimento/furto.

4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.

 

Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€ Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potrà poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.

 

Casi specifici

  • Solo per il duplicato di patenti superiori (C,  CE, D, DE, KA e KB) in caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico)

 

In caso di patologie:

  • Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92);
  • Solo se il richiedente è affetto da diabete portare specifico certificato rilasciato dal centro diabetologico o, se rilasciato dal medico curate, convalidato dal centro antidiabetico;
  • In caso di paziente monocolo anatomico o funzionale portare visita oculistica recente e campo visivo computerizzato secondo Esterman.

No, in caso di patente smarrita, rubata o deteriorata il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.

Quando è necessario aggiornare i dati sulla patente?

Se sulla tua patente di guida è riportato l’obbligo di indossare le lenti correttive durante la guida, ma hai recentemente subito un intervento che ha eliminato questa necessità (ad esempio, un intervento di chirurgia refrattiva con laser o un’operazione di cataratta), è necessario effettuare una visita medica, come quella necessaria ad emettere un duplicato, per aggiornare la tua patente.

Questo aggiornamento è essenziale per riflettere il tuo nuovo stato visivo e per assicurarti di essere in regola durante la guida. Anche se non hai più bisogno di indossare le lenti, fino a quando la tua patente riporta l’obbligo, potresti incorrere in sanzioni se fermato per un controllo.

  • Occore portare:

1.     Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto);

2.     Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg);

3. Visita oculistica recente;

4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.

Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€ Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potrà poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.

Casi specifici

  •       Solo per il duplicato di patenti superiori (C,  CE, D, DE, KA e KB) in caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico)

In caso di patologie

  • Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92);

  • Solo se il richiedente è affetto da diabete portare specifico certificato rilasciato dal centro diabetologico o, se rilasciato dal medico curate, convalidato dal centro antidiabetico;

  • In caso di paziente monocolo anatomico o funzionale portare visita oculistica recente e campo visivo computerizzato secondo Esterman.

Per aggiornare la tua patente, dovrai presentare in Motorizzazione i seguenti documenti:

  • Certificato medico dematerializzato rilasciato dal medico certificatore
  • Patente di guida;
  • Fotocopia del passaporto o carta d’identità;
  • Codice fiscale;
  • Due fotografie formato tessera.

Ricevuta di pagamento di €10,20 e di €32,00 (il pagamento va fatto dal Portale dell’automobilista selezionando il codice tariffa N003). 

No, in caso di duplicato per aggiornamenti dati il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.

Come rinnovare il KA - KB?

Le patenti KA e KB si rinnovano presentando in Motorizzazione, il certificato medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare, ecc.) e fotocopia della stessa patente: la presentazione della documentazione deve avvenire a cura del titolare della patente o persona da egli delegata. Si consiglia tuttavia di contattare la competente Motorizzazione locale per ulteriori e più dettagliate informazioni.

 

Occore portare:

1.     Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)

2.     Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori. La fotografia deve essere in formato fisico e non digitale. 

3.     Certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di fiducia, con data non anteriore a 3 mesi. Solo in caso di rinnovo di KA-KB contestuale al rinnovo della propria patente di guida, non è obbligatorio presentare il certificato anamnestico redatto dal proprio medico di fiducia.

4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.

5. Marca da bollo da 16 euro.

Casi specifici

  • In caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico).

In caso di patologie:

  • Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92).

Il Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) si rinnova a seguito di un apposito corso di formazione di 35 ore istituito presso le Autoscuole. Il rinnovo del CQC non segue infatti la procedura del rinnovo della patente che prevede solo un accertamento sanitario. I corsi sono tenuti con cadenza periodica dalle Autoscuole.

 

No, in caso di duplicato per aggiornamenti dati il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.

Quando è necessario convertire una patente estera?

Gli extracomunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza). La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.

Dopo:

• o si deve fare la conversione

• o si devono rifare gli esami della patente

La conversione infatti è possibile solo se tra l’Italia e il Paese d’interesse esistono degli accordi reciproci. Questi accordi possono avvenire in qualsiasi momento, dunque è fondamentale rivolgersi all’autoscuola che, dopo avere contattato la Motorizzazione, può dare le informazioni più aggiornate in tal senso.

La conversione senza esami è possibile solo se:

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l’esame di revisione).

 

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Per chi vuole avere un’idea delle possibilità esistenti, rendiamo disponibile un elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (l’elenco è pubblicato anche sul sito del ministero dei Trasporti).

Attualmente la conversione è permessa a tutti i cittadini di:

  • Albania (valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Argentina
  • Filippine
  • Giappone
  • Libano
  • Macedonia
  • Marocco
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD – Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey (Valido fino al 30 marzo 2028)
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Svizzera (valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia (valido fino al 18 luglio 2028)
  • Ucraina (valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay

Attualmente la conversione è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:

  •   Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (diplomatici e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

No, in caso di conversione di patente il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.

A cosa serve la riclassificazione della patente?

La riclassificazione della patente rappresenta il processo attraverso il quale un conducente può richiedere il passaggio a una categoria inferiore (ad esempio, da categoria C a categoria B) o modificare la categoria di appartenenza della propria patente (da B a BS). Questa procedura diventa necessaria quando si verifica una riduzione dei requisiti psicofisici o di idoneità tecnica necessari per mantenere la categoria attuale della patente. Inoltre, per i titolari di patenti di categoria superiore, la riclassificazione può essere richiesta quando si raggiunge l’età massima consentita per il rinnovo attraverso un medico monocratico, rendendo necessario l’intervento della Commissione Medica Locale per proseguire con i rinnovi.

La riclassificazione della patente può essere richiesta per:

  • requisiti di età: superamento dei limiti per la categoria C- CE – D – DE;
  • requisiti psicofisici: a seguito di riduzione del visus, udito ecc
  • per rinuncia del titolare stesso non più interessato a possedere le patenti professionali di categoria superiore.

Occore portare:

1.     Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto)

2.     Una fotografia formato ‘fototessera’, recente e a colori (fisica o in formato .jpg). Tale foto potrà essere scattata direttamente durante la visita medica.

3.     In caso di patente smarrita o rubata, denuncia di smarrimento/furto.

4. Tessera sanitaria o codice fiscale per l’emissione della ricevuta fiscale.

 

Per procedere al rilascio della nuova patente di guida sarà necessario pagare l’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. In particolare si dovrà pagare il bollettino N019 che si compone di un modulo da 16,00€ Tale bollettino verrà generato dal medico in sede di visita con l’anagrafica del cliente e potrà poi essere pagato dal cliente direttamente in sede di visita.

 

Casi specifici

  • Solo per il duplicato di patenti superiori (C,  CE, D, DE, KA e KB) in caso di uso occhiali per lontano, portare la certificazione della gradazione delle lenti (anche rilasciata di un ottico)

 

In caso di patologie:

  • Eventuale documentazione sanitaria relativa a specifiche patologie di cui si è affetti (compreso il verbale di invalidità e/o Legge 104/92);
  • Solo se il richiedente è affetto da diabete portare specifico certificato rilasciato dal centro diabetologico o, se rilasciato dal medico curate, convalidato dal centro antidiabetico;
  • In caso di paziente monocolo anatomico o funzionale portare visita oculistica recente e campo visivo computerizzato secondo Esterman.

No, in caso di riclassificazione di patente il medico certificatore provvederà a rilasciare al cliente il certificato medico “dematerializzato” di idoneità, che dovrà essere consegnato alla competente motorizzazione locale, che provvederà ad emettere la nuova patente.

  • Relazione medica (il certificato medico è dematerializzato quindi il medico rilascerà solo una relazione di avvenuta trasmissione dell’idoneità). La certificazione medica non deve avere più di 3 mesi;
  • Modulo TT2112 compilato e firmato, reperibile online sul portale dell’automobilista o presso gli sportelli della Motorizzazione;
  • La patente di guida originale per il duplicato;
  • Due fotografie formato tessera, identiche e recenti, corrispondenti a quella apposta sul certificato medico;
  • Fotocopia del Codice Fiscale e di un documento di identità valido, oltre all’originale per verifica;
  • Ricevuta di pagamento di €10,20 e di €32,00 (il pagamento va fatto dal Portale dell’automobilista selezionando il codice tariffa N003). 
  • Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, è necessaria anche la fotocopia del permesso di soggiorno, oltre all’originale in visione.