La patente nautica italiana è un documento di riconoscimento che abilita il cittadino al comando di unità da diporto.
È rilasciata soltanto a chi abbia compiuto 18 anni, previo superamento di un esame presso gli uffici territoriali della motorizzazione civile, delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi.
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida è effettuato da parte di medici certificatori autorizzati.
Per poter condurre alcuni tipi di natanti e imbarcazioni o navi da diporto, è necessario conseguire la patente nautica da diporto che è obbligatoria per:
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua.
Categoria A
Patente per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. Per imbarcazione da diporto si intendono imbarcazioni e natanti aventi una lunghezza fino a 24 metri.
Le patenti della categoria A si dividono in:
Queste patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a vela con propulsione mista.
A richiesta dell’interessato queste patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.
La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
Per sapere se vi è obbligo di patente nautica, la potenza del motore di riferimento è quella massima di esercizio.
Riepilogando, quando l’imbarcazione ha un motore con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv, è sempre obbligatoria la patente nautica, anche se si naviga sottocosta.
Categoria B
Patente per il comando delle navi da diporto. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.
Categoria C
Patente per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. La categoria C abilita alla direzione nautica, ovvero al compimento di tutte quelle operazioni decisionali proprie del comando di un’unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. A bordo però deve essere presente un’altra persona maggiorenne in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie. Tale categoria di norma è riservata ai disabili.
Ne consegue che, se è presente un abilitato con patente C, anche un maggiorenne senza patente può condurre un’imbarcazione senza limiti dalla costa.
Categoria D
Abilitazione speciale per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita’ da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita’, nonche’ prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneita’ psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione
Il giudizio di idoneità psichica e fisica à espresso dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all’estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
Con l’entrata in vigore in data 31 luglio 2021, della Legge 108/2021 è stato reso possibile svolgere l’attività di rilascio di idoneità alla guida di natanti (patente nautica) per diporto per tutti i medici certificatori in possesso del codice identificativo per il rilascio dell’idoneità di guida (D.D. 31 gennaio 2011 e s.m.i.).Tali accertamenti potranno essere eseguiti non solo presso le strutture pubbliche di appartenenza, ma anche presso i gabinetti medici, le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica.
In presenza di specifiche patologie, il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione Medica Locale dell’Asl di appartenenza.
Il rinnovo della patente nautica va effettuato ogni 10 anni se il titolare ha meno di 60 anni, ogni 5 anni se al momento del rilascio o del rinnovo il titolare ha già compiuto il sessantesimo anno di età.
La patente nautica si può rinnovare anche se è passato molto tempo dalla scadenza. Infatti, non esiste un limite massimo di tempo per fare il rinnovo della patente nautica scaduta: la si può rinnovare in qualsiasi momento e la sua validità sarà ripristinata
Per il Rilascio/Rinnovo:
– documento di identità in corso di validità;
-in caso di rinnovo, la patente nautica;
– 1 foto formato 3 x 3 cm, di fronte e a capo scoperto;
– marca da bollo di € 16.00;
– per i portatori di lenti è necessario documentare il grado di rifrazione delle lenti (attestazione rilasciata da un ottico o Certificato rilasciato da un medico oculista), i portatori di lenti a contatto si devono munire dell’occorrente per la rimozione delle stesse.
-per i portatori di protesi acustica, il certificato di buon funzionamento delle protesi rilasciato dal costruttore.
Ai sensi della normativa vigente, non vi è l’obbligo di presentare in sede di visita medica il certificato anamnestico redatto dal proprio medico di medicina generale. Tuttavia rimane facoltà del medico richiedere qualsiasi integrazione (visite mediche specialistiche, esami strumentali, ecc.) ritenuta necessaria. Questi accertamenti integrativi devono essere svolti in strutture pubbliche o convenzionate con il sistema sanitario nazionale e sono interamente a carico del paziente.
Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:
A. Affezioni cardiovascolari: La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un’affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.
B. Malattie respiratorie : La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
C. Diabete : In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni. 1Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall’articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un’attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.
D. Malattie endocrine In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
E. Epilessia. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche. Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive. La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorchè in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell’unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema 2cautela il rischio di recidiva dell’interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
H. Malattie del sangue. In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
I. Malattie dell’apparato urogenitale. La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.
IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA
Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l’adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per 3l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un’acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, la differenza di
rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato è colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui è accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».
Il medico certificatore al termine della visita medica consegnerà al cliente il certificato medico di idoneità. Affinchè la pratica di rinnovo vada a buon fine, il cliente dovrà prendere contatto con l’ente che gli ha rilasciato la patente nautica (Capitaneria di Porto o Motorizzazione) e procedere all’inoltro della propria documentazione (compreso il certificato medico di idoneità).