Porto d'Armi

La licenza di porto di armi in Italia è una particolare autorizzazione amministrativa che permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un’arma al di fuori della propria abitazione.

Essa funge anche da documento di riconoscimento in Italia ed è identificata da un numero presente in tutti i modelli della licenza. 

 L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità porto d’armi è effettuato da parte di medici certificatori autorizzati.

DOMANDE FREQUENTI

A cosa serve la licenza porto d'ami uso sportivo?

Rilasciata dalla questura della provincia italiana di residenza, consente il porto di armi lunghe ad anima liscia nei campi di tiro a volo, sia pubblici che privati. Autorizza, altresì, l’acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive (incluse le armi corte) e del relativo munizionamento.

In base al d.lgs 10 agosto 2018, n. 104, il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio.

È opportuno ricordare che per praticare l’attività di tiro a segno all’interno di un poligono non è strettamente necessaria una licenza di porto d’armi, per esempio se si noleggia un’arma del poligono o si è in possesso della Carta di Riconoscimento rilasciata da una sezione di Tiro a Segno Nazionale e vidimata dal questore (la quale autorizza al trasporto delle armi dal luogo di detenzione verso il poligono e viceversa). In questi casi l’attività di tiro è consentita sotto la vigilanza di un Direttore di Tiro, il quale è responsabile per l’attività di tiro all’interno della struttura, ma per poterla esercitare è comunque necessario conseguire le certificazioni mediche e l’abilitazione al maneggio delle armi, così come richiesto per l’ottenimento di una licenza di porto d’armi.

Viene rilasciata dalla questura della provincia di residenza, previo conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio; essa autorizza, laddove si sia in regola anche con gli adempimenti amministrativi da espletarsi, il porto di armi lunghe idonee all’esercizio della caccia (art. 13 della legge 157/1992), nei luoghi, periodi ed orari ove è possibile praticare l’attività venatoria. Autorizza altresì l’acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive (incluse le armi corte) e del relativo munizionamento, ma una circolare del Ministero dell’interno del 20 maggio 2016 ha stabilito che la licenza di caccia, pur avendo validità di 5 anni, non consente l’acquisto e il trasporto di armi da fuoco e munizioni nel caso non si sia pagata la tassa annuale relativa alle concessioni governative. Pertanto, l’acquisto e il trasporto di armi, nonché di munizioni, è consentito soltanto se si è pagata questa tassa. Durante l’esercizio venatorio è inoltre consentito il porto degli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. La licenza è identificata da un numero presente in tutti i modelli composto da sei cifre decimali seguito da una lettera.

Il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio, ma per poter esercitare l’attività venatoria è necessario il versamento annuale delle tasse di concessione governativa, nonché delle tasse regionali e provinciali per i territori nei quali si vorrà esercitare l’attività venatoria e infine di una polizza assicurativa.

L’accertamento dei requisiti per il rilascio di tale certificazione è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. 

Al momento dell’accesso nello studio medico dovrà portare con sé:

– Marca da bollo da 16,00;

– Documento di riconoscimento in corso di validità;

– Certificato anamnestico di data non anteriore a 90 giorni rilasciato su modello conforme a quanto previsto dal D.M. 26 aprile 1998. Tale certificato può essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di medicina generale, non sono quindi consentiti certificati a firma di altri medici di fiducia dell’interessato.

N.B. Per il certificato medico NON è necessaria alcuna foto.

Il certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di medicina generale ha una validità di 90 giorni. Pertanto, in sede di visita medica, il medico certificatore potrà accettare certificati anamnestici rilasciati non oltre 90 giorni prima della visita stessa.

Rimane quindi tutt’ora vigente il Decreto Ministeriale del 28 aprile 1998. Per la licenza di porto d’armi per uso venatorio o sportivo ed i requisiti psicofisici sono così enunciati all’articolo 1:

– Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l’occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l’acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l’uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

– Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l’idoneità e’ limitata all’esercizio della caccia in appostamento.

– Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.

– Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.

– Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

A cosa serve la licenza porto d'armi uso difesa personale?

È rilasciata dalla prefettura della provincia di residenza; la licenza è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno e pertanto il rilascio è subordinato all’esistenza della situazione del caso. Essa autorizza il porto di armi corte e altresì il trasporto di armi corte e lunghe verso i poligoni di tiro, sia pubblici che privati. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. 

Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio,pur comportando il rinnovo della licenza e il versamento della relativa tassa di concessione governativa con cadenza annuale.

La disciplina prevista per i privati è la stessa di quella delle guardie particolari giurate, le differenze riguardano l’ammontare ridotto della tassa di concessione governativa, e la durata che è biennale.

L’accertamento dei requisiti per il rilascio di tale certificazione è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. 

Al momento dell’accesso nello studio medico dovrà portare con sé:

– Marca da bollo da 16,00;

– Documento di riconoscimento in corso di validità;

– Certificato anamnestico di data non anteriore a 90 giorni rilasciato su modello conforme a quanto previsto dal D.M. 26 aprile 1998. Tale certificato può essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di medicina generale, non sono quindi consentiti certificati a firma di altri medici di fiducia dell’interessato.

N.B. Per il certificato medico NON è necessaria alcuna foto.

Il certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di medicina generale ha una validità di 90 giorni. Pertanto, in sede di visita medica, il medico certificatore potrà accettare certificati anamnestici rilasciati non oltre 90 giorni prima della visita stessa.

Per la licenza di porto d’armi per difesa personale, l’articolo 2 del Decreto prevede i seguenti requisiti:

– Requisiti visivi: soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus corretto: 10/10 complessivi. E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l’eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l’ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’astigmatismo misto.

– soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10.

E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per correzione si intende la correzione totale.

Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;

– senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

– Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore, raggiungibile anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.

– Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.

– Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.

– Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

Che cosa è il nulla osta per acquisto e detenzione di armi?

La licenza di detenzione di armi in Italia, è un’autorizzazione di polizia, concessa dal questore. Permette l’acquisto e la detenzione di armi e munizioni. E’ rilasciato alle persone che necessitano di entrare in possesso a qualsiasi titolo di armi o munizioni consentite dalla legge e sono prive in un porto d’arma in corso di validità. Non è necessario per coloro che sono già titolari di valida licenza di porto di pistola o di fucile.

La validità del nulla osta per acquisto e detenzione di armi è di 5 anni.

Il medico certificatore dovrà verificare che il richiedente non presenti malattie mentali o vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulta assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcol.

L’accertamento dei requisiti per il rilascio di tale certificazione è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. E’ altresì consentito il rilascio di tale certificazione da parte di medici militari in ausiliaria (N.B. tra i medici militari in quiescenza, solo quelli in ausiliaria possono rilasciare tale certificazione).

Al momento dell’accesso nello studio medico dovrà portare con sé:

– Marca da bollo da 16,00;

– Documento di riconoscimento in corso di validità;

– Certificato anamnestico di data non anteriore a 90 giorni rilasciato su modello conforme a quanto previsto dal D.M. 26 aprile 1998. Tale certificato può essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di medicina generale, non sono quindi consentiti certificati a firma di altri medici di fiducia dell’interessato.

N.B. Per il certificato medico NON è necessaria alcuna foto.

Il certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di medicina generale ha una validità di 90 giorni. Pertanto, in sede di visita medica, il medico certificatore potrà accettare certificati anamnestici rilasciati non oltre 90 giorni prima della visita stessa.