Medici, patologie e patente:
tutto sull’obbligo di segnalazione alla Motorizzazione

Lo sapevi che in alcuni casi i medici devono per legge segnalare alla Motorizzazione Civile se una persona, già in possesso della patente, non è più idonea alla guida per motivi di salute?

Questa norma serve a tutelare la sicurezza stradale e riguarda solo alcune categorie di medici e situazioni specifiche.

In questo articolo ti spieghiamo in modo chiaro e completo:

  • 👉 Chi ha l’obbligo di segnalazione

  • 👉 Quando deve avvenire

  • 👉 Cosa dice la normativa attuale


📜 Il punto di partenza: l’Articolo 128 del Codice della Strada

L’art. 128 del Codice della Strada, aggiornato nel tempo con diversi decreti e direttive europee, stabilisce che in presenza di patologie gravi o eventi clinici rilevanti, alcuni medici sono tenuti a comunicare alla Motorizzazione che un cittadino potrebbe non essere più idoneo alla guida.

In particolare:

  • Comma 1-bis

    I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia devono segnalare i casi di coma di durata superiore a 48 ore.
    Dopo questa segnalazione, il paziente deve sottoporsi alla revisione della patente presso la Commissione Medica Locale.

  • Comma 1-quinquies

    Anche i medici indicati all’art. 119, comma 2, devono segnalare eventuali patologie incompatibili con la guida, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi dalle visite per la patente.
    Questo include, ad esempio, visite per invalidità civile, contrassegno disabili, porto d’armi o consulenze tecniche d’ufficio.


🧠 Cosa si intende per “patologie incompatibili con l’idoneità alla guida”?

La normativa vigente non prevede un elenco esaustivo di patologie, ma identifica come incompatibili con la guida tutte quelle condizioni che possono alterare in modo rilevante le capacità psico-fisiche richieste per la conduzione in sicurezza di un veicolo.

Secondo quanto previsto:

  • dall’art. 128 del Codice della Strada, commi 1-bis e 1-quinquies,

  • dal Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,

  • dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 30 novembre 2010 (attuativo della Direttiva 2009/112/CE),

  • e dal D.I. 29 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,

le situazioni cliniche potenzialmente incompatibili includono:

  • Coma di durata superiore a 48 ore, in quanto associato a possibili deficit neurologici persistenti (art. 128, comma 1-bis CdS)

  • Epilessia o altre patologie neurologiche con rischio di perdita improvvisa di coscienza o controllo motorio (D.M. 30/11/2010, allegato III)

  • Diabete mellito con episodi di ipoglicemia grave, soprattutto se non percepita o recidivante (Direttiva 2009/112/CE e D.Lgs. 59/2011)

  • Disturbi psichiatrici gravi che possano compromettere il giudizio, la percezione della realtà, l’autocontrollo o l’interazione con l’ambiente stradale

  • Deficit visivi o uditivi gravi non correggibili con occhiali, lenti a contatto o protesi uditive (D.M. 30/11/2010 – Requisiti psicofisici minimi)

  • Condizioni neurodegenerative o motorie evolutive che riducano reattività, coordinazione o capacità cognitive necessarie alla guida

  • Ogni altra patologia o condizione clinica, anche temporanea, che possa compromettere in modo significativo la capacità di guida in sicurezza, influendo su attenzione, prontezza di riflessi, capacità decisionale, stato di coscienza o coordinazione motoria. Rientrano in questa categoria anche gli effetti collaterali di farmaci, l’abuso di sostanze psicoattive e le patologie sistemiche non stabilizzate.

In tutti questi casi, l’idoneità alla guida non viene automaticamente revocata, ma la Motorizzazione, ricevuta la segnalazione, disporrà una revisione della patente ai sensi dell’art. 128 CdS e il paziente dovrà essere valutato dalla Commissione Medica Locale. Il parere clinico dello specialista curante e dell’eventuale unità riabilitativa di riferimento è parte integrante della valutazione.


👨‍⚕️👩‍⚕️ Chi è obbligato alla segnalazione?

✅ Sono tenuti a segnalare:

  1. Responsabili di Terapia Intensiva o Neurochirurgia
    – Se un paziente ha avuto un coma > 48 ore
    (Art. 128, c.1-bis CdS)

  2. Medici con funzioni medico-legali previsti dall’art. 119, comma 2, tra cui:

    • Medici afferenti all’ufficio della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale;
    • Medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario;
    • Medici del Ministero della Salute;
    • Ispettori Medici delle Ferrovie dello Stato;
    • Medici militari, del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    • Ispettori Medici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  1. Medici INPS – Se, durante visite di tipo previdenziale o medico-legale, emergono elementi che fanno dubitare dell’idoneità psico-fisica alla guida
    (D.I. 29 gennaio 2009 – Art. 4, c.2)


❌ Chi non è obbligato a segnalare?

Contrariamente a quanto ipotizzato in una prima bozza del Decreto del 2010, i medici di medicina generale (MMG) e altri specialisti non sono obbligati a segnalare alla Motorizzazione.
Questa scelta è stata voluta dalla FNOMCeO per salvaguardare il rapporto fiduciario tra medico e paziente.


🔎 Quando e come avviene la segnalazione?

La segnalazione non è automatica: va fatta solo se ci sono reali e documentate evidenze cliniche.
È compito del medico valutare:

  • Se la patologia è grave e persistente

  • Se influisce sulle capacità psico-fisiche necessarie per la guida

  • Se è necessario attivare la Commissione Medica Locale per una nuova valutazione

👉 L’iter prosegue poi con revisione della patente e valutazione finale da parte della Commissione competente.


📌 In sintesi: quando scatta l’obbligo?

Situazione clinica Medico coinvolto Obbligo di segnalazione?
Coma > 48 ore Terapia Intensiva / Neurochirurgia ✅ Sì
Visita INPS con patologia invalidante Medico INPS ✅ Sì
Visita medica per patente o altri accertamenti medico-legali Medico ex art. 119 c.2 ✅ Sì
Visite MMG/Specialista, ricoveri, interventi chirurgici Medico di famiglia / Specialista ❌ No

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